Ammalati tumore tiroideo e associati

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Statuto dell’Associazione

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“ATTA 3VENETO – Associazione dei malati di Tumore della Tiroide ed associati”

Articolo 1
(Denominazione, sede e durata)
1. Viene costituita, su iniziativa dei Soci Fondatori, l’associazione denominata “ATTA 3VENETO –
associazione dei malati di tumore della tiroide ed associati” ovvero in forma abbreviata “ATTA
3VENETO”;
2. L’associazione ha sede a TREVISO;
3. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato o comunque per il tempo necessario al
conseguimento dell’oggetto sociale;
4. L’Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” ovvero l’acronimo
“ONLUS”

Articolo 2
(Caratteristiche)
1. “ATTA 3VENETO” è associazione costituita nelle forme dell’associazione priva della personalità
giuridica disciplinata dagli art. 36 e ss c.c.;
2. “ATTA 3VENETO” è, inoltre, associazione apartitica e aconfessionale la quale, inoltre
garantisce il rispetto di pensiero e libertà di ogni singolo associato, non ammettendo
discriminazioni di alcun genere;

Articolo 3
(Statuto)
1. “ATTA 3VENETO” è disciplinata dal presente Statuto che vincola alla sua osservanza i soci e
costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa;
2. L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli
aspetti organizzativi più particolari;
3. Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Presidente di “ATTA 3VENETO” o
dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli aderenti
all’organizzazione;
4. La proposta di modifica deve essere formulata per iscritto e comunicata al Consiglio Direttivo
per la convocazione dell’Assemblea straordinaria, che deve essere effettuata entro i successivi
sessanta giorni;
5. Le modifiche sono adottate con delibera dell’Assemblea alla presenza della maggioranza
qualificata degli iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

Articolo 4
(Finalità)
1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria con i seguenti obiettivi:
• promuovere e favorire la conoscenza, attraverso sportelli informativi, delle malattie
neoplastiche della tiroide al fine di favorirne la diagnosi precoce e la cura adeguata per i
pazienti che ne sono colpiti;
• promuovere e favorire la diffusione dell’informazione delle malattie neoplastiche della
tiroide nonché il confronto tra il paziente e il servizio sanitario nazionale;
• offrire al paziente e alla famiglia indicazioni, ausilio e sostegno, anche attraverso
professionisti qualificati, per affrontare la malattia dalla sua manifestazione al post
intervento;
• sensibilizzare gli organi politici, amministrativi, sanitari, le autorità regionali e gli organi di
stampa sulle problematiche neoplastiche della tiroide al fine di favorire l’assistenza sanitaria dei
pazienti e dei loro familiari;
• promuovere la raccolta di fondi per realizzare le predette iniziative;
2. A tal fine l’Associazione potrà:
• attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici, nonché collaborare per lo
svolgimento di progetti, non solo di natura strettamente sanitaria, manifestazioni ed iniziative a
carattere culturale e/o ricreative;
• esercitare, in via accessoria, ausiliaria, strumentale, comunque marginale, senza scopi di lucro,
attività di natura commerciale per il raggiungimento delle finalità sociali o per
autofinanziamento;
• avvalersi di professionisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato interno od
esterno all’Associazione o anche di coloro che ricoprono le cariche sociali previste dallo Statuto,
ancorché in forma retribuita;
• diffondere gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in
relazione alle proprie potenzialità, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività
editoriali;
3. L’associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art.10
lettera del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460

Articolo 5
(Patrimonio)
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
• quote associative annuali
• donazioni di modico valore, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie
• beni o contributi provenienti a qualsiasi titolo da persone fisiche e/o giuridiche
rendite del proprio patrimonio
2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per l’attuazione degli
scopi sociali e per tutte le attività ad essi connesse e collegate. È fatto divieto assoluto di
distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili e avanzi di gestione e/o le risorse facenti
capo ad ATTA 3VENETO, ai soci durante la vita dell’Associazione;
3. L’Associazione potrò compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna
per il conseguimento dello scopo sociale, comprese la stipula di mutui, la concessione di pegno
o ipoteca relativamente ai beni sociali nonché la concessione di fideiussioni e altre forme di
manleva;

Articolo 6
(Comitato Scientifico)
1. Per il il raggiungimento degli scopi statutari l’Associazione istituisce un Comitato scientifico che
farà parte integrante ed inscindibile dell’Associazione;
2. Il Comitato Scientifico ha per solo obiettivo l’ottimizzazione del funzionamento associativo;
3. L’Associazione potrà istituire altri gruppi e/o sezioni che risultassero funzionali ed utili al
raggiungimento dei suoi fini statutari;

Articolo 7
(Esercizio sociale)
1. L’esercizio sociale dell’Associazione è riferito all’anno solare;
2. Il primo esercizio inizia dalla data di costituzione dell’Associazione e termina comunque il 31
dicembre dello stesso anno;

Articolo 8
(Bilancio)
1. I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni
anno;
2. Il bilancio consuntivo e preventivo vengono redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti
all’approvazione dell’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale cui si
riferisce il bilancio consuntivo.

Articolo 9
(Soci)
1. Possono aderire ad ATTA 3VENETO persone fisiche, enti riconosciuti e non riconosciuti di diritto
privato tra cui fondazioni, comitati, associazioni ed ogni altro soggetto di diritto privato senza
scopo di lucro che condividano e perseguano le finalità dell’Associazione;
2. Il numero dei soci è illimitato;
3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa non è cedibile.
L’associazione prevede una disciplina uniforme al rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiorenni d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
4. Fanno parte dell’Associazione le seguenti categorie di soci:
• Soci fondatori: soggetti maggiorenni affetti da neoplasie tiroidee nonché i genitori, familiari e
persone coinvolte nelle problematiche degli individui affetti dalle suddette patologie che hanno
sottoscritto l’atto costitutivo. Essi versano la quota associativa annuale e hanno diritto di voto in
Assemblea
• Soci ordinari: soggetti maggiorenni affetti da neoplasie tiroidee nonché i genitori, familiari e
persone coinvolte nelle problematiche degli individui affetti dalle suddette patologie. Essi
versano la quota associativa annuale e hanno diritto di voto in Assemblea
• Soci sostenitori: coloro che intendono sostenere finanziariamente l’Associazione. Sono esenti
dal pagamento della quota associativa. Non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono
rivestire cariche sociali
• Soci onorari: persone fisiche o giuridiche insigni per pubblico riconoscimento che si siano
distinte per particolari qualità umane o per servizi resi all’Associazione. Sono nominati dal
Consiglio Direttivo. Sono esenti dal pagamento della quota associativa. Non hanno diritto di
voto in Assemblea e non possono rivestire cariche sociali
• Soci area medico: persone fisiche che si occupano di promuovere e curare il programma
scientifico dell’Associazione nonché si rendono disponibili al raggiungimento, con la loro
esperienza professionale, dello scopo prefissato da ATTA 3VENETO. Detti soci potranno
comporre il Comitato Scientifico di cui all’art. 6, previa approvazione secondo le modalità
previste dal presente articolo. Detti soci sono esenti dal pagamento della quota associativa.
4. L’iscrizione all’Associazione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. Entro 30
giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione il Consiglio Direttivo potrà, a suo insindacabile
giudizio, deliberare sul respingimento della domanda, rendendo edotta l’Assemblea, alla prima
riunione utile, delle richieste respinte. In caso di accoglimento l’iscrizione rimane acquisita ex
tunc.
5. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione e, se eletti a cariche sociali, di
adempiere al loro mandato;

Articolo 10
(Diritti e doveri dei soci)
1. Gli iscritti sono tenuti al rispetto delle norme di legge, di quelle stabilite dal presente Statuto e
delle deliberazioni;
2. I soci sono tenuti a partecipare con impegno e onestà alla vita dell’Associazione ed a
collaborare con gli organi direttivi dell’organizzazione per il raggiungimento delle finalità della
stessa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
3. I soci hanno l’obbligo di versare la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal
Consiglio Direttivo, pena l’automatica decadenza dalla qualità di socio. La quota associativa è
nominativa e non è trasferibile;
4. Gli iscritti esercitano il diritto all’elettorato attivo e passivo e possono candidarsi per le cariche
sociali;
5. Gli iscritti hanno il diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e il diritto di controllo
sull’andamento della stessa;

Articolo 11
(Perdita della qualità di socio)
1. La qualità di socio si perde per:
• automaticamente per mancato pagamento, a titolo di rinnovo, della quota annuale entro il primo
bimestre di ciascun anno solare
• per morte
• per recesso
• per esclusione
• scioglimento ed estinzione degli Enti partecipanti

Articolo 12
(Recesso, decadenza ed esclusione)
1. E’ consentito al socio recedere dall’Associazione in qualsiasi momento. La dichiarazione di
recesso deve essere comunicata per iscritto, a mezzo raccomandata AR al Presidente del
Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso purché sia fatta almeno tre
mesi prima della scadenza dell’anno solare. In caso di recesso il socio è tuttavia tenuto al
pagamento della quota associativa annuale relativa all’anno in cui si verifica il recesso;
2. Il socio in mora nel pagamento del contributo associativo annuale è considerato decaduto dalla
qualità di socio;
3. Qualora il socio contravvenga alle norme statutarie, di eventuali regolamenti o delle
deliberazioni degli organi sociali nonché arrechi pregiudizio, con la propria condotta,
all’immagine dell’Associazione, al corretto svolgimento della vita associativa e al perseguimento
delle sue finalità, ovvero adotti un comportamento gravemente contrastante con gli scopi
dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, previa contestazione per iscritto degli addebiti mossi al
socio – il quale ha facoltà di replica entro giorni sette della predetta comunicazione, a
maggioranza assoluta, decide in ordine all’esclusione del socio. La delibera di espulsione viene
comunicata per iscritto al socio in uno con la motivazione del provvedimento;
4. Contro la delibera di cui al punto 3 del presente articolo è ammesso ricorso, entro 30 giorni
dalla comunicazione, al Presidente di ATTA 3VENETO, sul quale decide l’Assemblea, fatta
salva la facoltà per l’associato di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 24 co. 3 c.c.
5. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di
appartenere all’Associazione ovvero gli Eredi o Legatari del Socio defunto, non possono
ripetere i contributi versati ovvero altro pagamento effettuato in favore dell’Associazione, né
hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione;

Articolo 13
(Organi dell’Associazione)
1. Gli organi dell’Associazione sono:
• l’Assemblea dei soci
• il Consiglio Direttivo
• il Presidente
• il Segretario
2. Dalla nomina alle suddette cariche sociali non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle
spese documentate sostenute in ragione dell’ufficio ricoperto;

Articolo 14
(L’Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci fondatori e
ordinari, in regola con in pagamenti delle quote sociali;
2. Assemblea in seduta ordinaria è competente in ordine a:
• approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
• nomina dei componenti del Consiglio Direttivo ogni tre anni
• nomina del Segretario e del Vice Presidente
• deliberazioni sulle questioni afferenti la gestione dell’Associazione sottoposte al suo esame dal
Consiglio Direttivo
• esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio
Direttivo
3. L’Assemblea in seduta straordinaria è competente in ordine a:
• modifiche dello Statuto
• scioglimento dell’Associazione
• liquidazione e devoluzione del patrimonio come stabilito dall’art. 10 lettera f) del D.lgs. n.
460/1997
4. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della
metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti;
5. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno i due terzi degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
intervenuti;
6. L’Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera a maggioranza dei voti
validi, escluse le astensioni, eccetto che per le modifiche allo Statuto, per le quali è necessaria
la presenza della maggioranza qualificata degli iscritti e il voto favorevole della maggioranza
dei presenti e per le deliberazioni di scioglimento e devoluzione del patrimonio per le quali è
richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
7. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea anche in caso di votazioni solo da altri
associati, conferendo loro apposita delega scritta. Non sono tuttavia ammesse più di una
delega per ciascun associato;

Articolo 15
(Svolgimento dell’Assemblea)
1. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria e in via straordinaria, su
iniziativa del Presidente ovvero di almeno un decimo degli iscritti ovvero ogniqualvolta il
Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
2. Il luogo in cui verrà svolta l’Assemblea potrà variare, laddove il Presidente ne ravvisasse la
necessità, rispetto a quella individuata quale sede legale e/o operativa;
3. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l’indicazione della data,
dell’ora, del luogo della convocazione, nonché dell’ordine del giorno, inviata, almeno 30 giorni
prima della data fissata per l’Assemblea, a mezzo lettera raccomandata, ovvero a mezzo
telefax o per posta elettronica oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione. In
caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni;
4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente di ATTA 3VENETO ovvero in sua assenza, in ordine di
esclusione, dal Vice Presidente, dal Segretario o dal componente del Consiglio Direttivo
anagraficamente più anziano;
5. Ogni socio ha diritto ad un solo voto;
6. Il voto sulle deliberazioni viene espresso apertamente. In caso di parità di voti prevale il voto del
Presidente;
7. Le elezioni delle cariche sono invece effettuate a scheda segreta;
8. Dello svolgimento dell’Assemblea viene redatto a cura del Segretario e sotto la direzione del
Presidente un verbale sintetico, sottoscritto da entrambi, che può essere consultato e copiato
da ciascun socio. A discrezione del Presidente possono essere verbalizzate specifiche
dichiarazioni o interventi dei soci, anche su espressa richiesta dei medesimi o di altri soci. Le
deliberazioni dell’Assemblea devono essere integralmente verbalizzate;

Articolo 16
(Il Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo politico ed esecutivo dell’Associazione al quale sono conferiti i
più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. Il Consiglio Direttivo viene nominato per la prima volta nell’atto costitutivo ed è composto da 5
membri, eletti tra i Soci. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono eleggibili per un
massimo di due mandati consecutivi. In seno al Consiglio direttivo deve essere assicurata la
rappresentanza dei soggetti fondatori dell’Associazione;
3. I membri del Consiglio possono rinunciare alla carica loro conferita, comunicando per iscritto le
proprie dimissioni al Presidente;
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un proprio membro, il Consiglio Direttivo, ove
non sia possibile l’elezione del sostituto con le modalità ordinarie, procede alla sua sostituzione
mediante cooptazione e il Consigliere cooptato rimane in carica fino alla scadenza del mandato
del sostituito. È comunque necessario che alla prima Assemblea utile venga deliberata, da
parte dei Soci, la ratifica dell’elezione;
5. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si
intende decaduto e si procederà alla sua integrale sostituzione;
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario previa
convocazione ordinaria o su richiesta della maggioranza dei suoi membri e comunque almeno
una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all’ammontare
delle quote d’iscrizione annuali;
7. La Convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatto con avviso scritto – anche a mezzo
posta elettronica – almeno cinque giorni prima della data della riunione. Tale avviso deve
contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta;
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti
e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del
Presidente;
9. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero in sua assenza, in ordine di esclusione, dal
Segretario o dal componente del Consiglio Direttivo anagraficamente più anziano;
10. Delle sedute e delle delibere da parte del Consiglio viene redatto apposito verbale redatto a
cura del Segretario e sotto la direzione del Presidente, sottoscritto da entrambi.

Articolo 17
(Funzioni del Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo
• esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa rispondente ai fini dell’Associazione, attua le
deliberazioni dell’Assemblea, amministra il patrimonio sociale e redige il bilancio consuntivo e
preventivo
• ammette i nuovi Soci e determina le quote associative annue da essi dovute
• esercita il potere disciplinare nei confronti degli iscritti all’Associazione per la violazione dei
doveri associativi
• risponde all’Assemblea circa il buon andamento contabile ed economico dell’Associazione
• ratifica i provvedimenti assunti personalmente dal Presidente per particolari motivi di urgenza
• redige e propone all’Assemblea le modifiche dello Statuto e di eventuali Regolamenti
• predispone i regolamenti interni
• determina la sede sociale, dispone l’organizzazione e trasferisce in altro luogo la sede
dell’Associazione nonché dispone l’apertura di nuove sedi operative
2. Il Consiglio Direttivo, per la conoscenza e la promozione delle attività associative, potrà
rivolgere, anche ai non soci, personali inviti gratuiti;

Articolo 18
(Il Presidente)
1. Il Presidente di ATTA 3VENETO è l’organo garante del corretto funzionamento
dell’Associazione, dell’osservanza delle norme che regolano lo Statuto nonché del prestigio e
del buon operato dell’organizzazione;
2. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea alle modalità di cui all’art. 14, rimane in carica per tre
anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi. In caso di assenza e/o
impedimento e/o incompatibilità, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Segretario. In
caso di dimissioni e/o di impedimento grave le funzioni di Presidente sono esercitate dal
Segretario sino all’elezione di un nuovo Presidente da eleggersi alla prima Assemblea utile;
3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l’Assemblea
per l’elezione del suo sostituto;
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio con
facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;
5. Il Presidente, inoltre
• convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, indicando gli argomenti da trattare
all’ordine del giorno
• adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno e necessario, con obbligo di riferire,
quanto prima, al Consiglio Direttivo per le necessarie ratifiche

Articolo 19
(Il Segretario)
1. Il Segretario viene eletto dall’Assemblea secondo le modalità di cui all’art. 14, rimane in carica
per tre anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi;
2. Il Segretario
• verifica la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri
• redige i verbali delle convocazioni e delle delibere dell’Assembla e del Consiglio Direttivo
unitamente al Presidente
• esercita le funzioni di Presidente nei casi di cui all’art. 18
• cura la compilazione dei rendiconti annuali e li consegna al Consiglio Direttivo, che ne valuterà
la corretta tenuta contabile e legale;

Articolo 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati;
2. L’Assemblea provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri;
3. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, gli eventuali beni che residueranno
una volta esaurita la liquidazione, dovranno essere devoluti ad altre Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale aventi scopi analoghi ad ATTA 3VENETO o comunque finalizzati al
perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale;

Articolo 21
(Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso richiamo al Codice Civile ed
alle leggi speciali in materia;

Articolo 22
(Entrata in vigore)
1. Salvo quanto disposto nei commi precedenti e salvi i limiti di applicabilità derivanti dall’assenza
della piena operatività di tutti gli organi, il presente statuto entra in vigore dal giorno successivo
alla sua approvazione;